(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 6 ottobre 2015) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1073 del 15 settembre 2015; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Definizione 1. Per zone protette ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1, e successive modifiche, si intendono quelle zone, determinate dalla Giunta provinciale, che per la loro localizzazione e per la loro particolare conformazione orografica sono idonee a garantire l'allevamento delle api in purezza. La delimitazione della zona deve essere effettuata, se possibile, in corrispondenza di elementi del territorio di facile individuazione.