(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
            della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II 
                         del 6 ottobre 2015) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  n.  1073  del  15
settembre 2015; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizione 
 
  1. Per zone protette ai sensi dell'art. 9 della  legge  provinciale
29 giugno 1989, n. 1, e successive  modifiche,  si  intendono  quelle
zone,  determinate  dalla  Giunta  provinciale,  che  per   la   loro
localizzazione e per la  loro  particolare  conformazione  orografica
sono idonee a  garantire  l'allevamento  delle  api  in  purezza.  La
delimitazione della zona deve essere  effettuata,  se  possibile,  in
corrispondenza di elementi del territorio di facile individuazione.